ART.
1 – Denominazione e scopi
E’ costituita, a
norma degli artt. 36 e segg. del c.c.., l’Associazione Sportiva
Dilettantistica POGGIBONSI BASKET ;
Essa ha lo scopo
di propagandare, promuovere e sviluppare la pratica dello sport della
pallacanestro per i giovani della propria città, con la partecipazione
agonistica ai campionati e tornei organizzati dalla Federazione Italiana
Pallacanestro, da suoi Organi e da Enti autorizzati, in considerazione
dei fondamentali fini sociali che così intende realizzare.
L’Associazione è apolitica ed esclude qualsiasi discriminazione
religiosa, razziale o politica.
L’Associazione
non ha scopo di lucro e pertanto ogni eventuale utile o provento verrà
reinvestito nell’attività associativa.
L’Associazione
si propone l’acquisizione o gestione o locazione di strutture ed
attrezzature idonee alla pratica della specialità sportiva
dilettantistica disciplinata dalla Federazione Italiana Pallacanestro,
l’organizzazione e la partecipazione a gare, campionati ed in genere
all’attività sportiva dilettantistica della suddetta Federazione, nonché
l’attuazione di attività, anche ricreative, correlate allo scopo
sociale.
Si propone
inoltre di operare con propria struttura organizzativa e con la
prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento
dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e
culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie
vigenti.
L’attività
dell’Associazione è regolata dagli artt. 36 e seguenti del c.c., ed è
svolta nel rispetto delle Leggi e regolamenti dello Stato, delle
disposizioni emanate dal CONI, nonché dello Statuto, di tutti i
regolamenti emanati dalla Federazione Italiana Pallacanestro e delle
delibere dei suoi Organi.
Essa trarrà
sussistenza dalle quote sociali, dalle quote di frequenza degli atleti
iscritti e partecipanti, dai contributi liberali pubblici e privati, da
introiti occasionali in manifestazioni e campagne specifiche di
promozione e divulgazione dello sport, da sponsorizzazioni pubbliche e
private, da possibili altre forme pubblicitarie abbinate allo
svolgimento dell’attività sociale per luoghi, forme, usi e costumi
direttamente pertinenti allo svolgimento dell’attività sportiva
praticata, il tutto, sempre, con l’unico scopo perseguito di non
finalità di lucro, ma di pura ed esclusiva sussistenza all’attività
istituzionale perseguita. L’Associazione aderisce al CONI ed alla
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (F.I.P.), nonché agli Enti di
Promozione sportiva nazionale e loro diramazioni territoriali.
ART. 2 - Durata
La durata
dell’Associazione è a tempo indeterminato. Gli esercizi sociali seguono
le annualità sportive e decorrono dal primo di luglio di ogni anno e
terminano con il trenta di giugno dell’anno successivo . Il primo
esercizio decorrente dalla costituzione termina il giorno trenta del
mese di giugno dell’anno 2000 (duemila).
ART. 3 – Sede sociale
L’Associazione
ha luogo nel Comune di Poggibonsi, Via Senese n. 6 .
ART. 4 - Colori sociali
I colori sociali sono il
Giallo-Rosso.
ART. 5 – Utili e patrimoni
Durante la vita dell’Associazione,
in virtù dello scopo sociale, senza fini di lucro, è fatto tassativo
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di
gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla Legge. In caso di scioglimento,
per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere
devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, oppure a fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3,
comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa
distribuzione imposta dalla Legge.
ART. 6 – Il rendiconto
L’Associazione ha l’obbligo di
redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni ed i termini statutari.
ART. 7 – I Soci
L’Associazione è composta dalle
seguenti categorie di soci:
- Soci fondatori: sono coloro che
hanno sottoscritto l’atto di costituzione.
- Soci ordinari: sono coloro che si
iscrivono successivamente all’Associazione.
- Soci atleti: sono coloro che,
tesserati in favore dell’Associazione, praticano effettivamente
l’attività agonistica mediante partecipazione ai campionati. Chiunque
può essere socio senza discriminazioni alcune di razza, sesso, età. Ogni
socio ha pari diritti e doveri nella gestione della Associazione. Non
sono ammessi soci a tempo determinato. Ogni socio, maggiore di età, ha
diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei
regolamenti, come per la nomina degli Organi direttivi e di controllo
della Associazione. L’Associazione aggiornerà puntualmente il libro dei
soci, che – conservato presso la sede sociale – potrà essere liberamente
consultato dagli stessi. Ogni socio che aderirà alla nostra Associazione
sarà impegnato al versamento della quota sociale minima, ma liberamente
egli stesso ha facoltà di stabilire un maggior contributo aggiuntivo
anche se ciò non produrrà favori, vantaggi o maggiori diritti. La quota
è intrasmissibile, così come il contributo, salvo causa di morte. Essi
non saranno rivalutabili. E’ fatto divieto ai soci, di qualsiasi
categoria, di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive
nell’ambito della disciplina della pallacanestro.
ART. 8 – Clausola
compromissoria
Le controversie derivanti dalla
attività sportiva nascenti tra l’Associazione e i Soci, ovvero tra i
soci medesimi, saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio
Arbitrale costituito ai sensi dell’art. 44 dello Statuto FIP, che tutti
i soci si obbligano ad accettare. L’Associazione ed i suoi Soci si
impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione
di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro
attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza
normale degli Organi di Giustizia federali ovvero nella competenza del
Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 806 e seguenti del Codice di
Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la
Legge non escluda la compromettibilità in arbitri. I modi, i termini e
la procedura arbitrale sono fissati dal Regolamento di Giustizia FIP,
garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina
degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.
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ART. 9 – Decadenza dei Soci
Il rapporto si estingue:
a) con la morte del socio;
b) con le dimissioni del socio
stesso;
c) con la radiazione del socio per
morosità;
d) con l’espulsione per giusta
causa.
ART. 10 – Dimissioni dei Soci
I soci che vogliono dimettersi
potranno farlo con una lettera di dimissioni e non avranno diritto al
rimborso delle quote sociali già pagate, come dei contributi liberamente
versati.
ART. 11 – Morosità dei Soci
Il socio che resta moroso con il
pagamento delle quote per un periodo non inferiore a tre mesi e che non
adempia all’obbligo relativo entro trenta giorni dal formale invito di
pagamento fattogli dal Presidente con lettera raccomandata, sarà radiato
per morosità dall’albo dei soci.
ART. 12 – Diritti dei Soci
Ogni socio, con l’iscrizione nel
libro dei soci, viene legittimato all’esercizio dei suoi diritti
statutari ed al godimento degli eventuali vantaggi della Associazione.
ART. 13 – Doveri dei Soci
Il socio deve:
a) versare puntualmente la quota
sociale;
b) astenersi da qualsiasi atto che
possa nuocere all’Associazione.
ART. 14 – Quote sociali
Le quote sociali ed i termini di
pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in anno.
ART. 15 – Volontarietà delle
cariche
Tutte le cariche sociali sono
esercitate a titolo gratuito.
ART. 16 – Organi
dell’Assemblea
Gli organi ordinari della
Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Presidente dell’Associazione;
c) il Consigli Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori, se
nominato dall’assemblea.
ART. 17 – Assemblea ordinaria
e straordinaria
L’Assemblea dei soci è sovrana, essa
potrà essere ordinaria o straordinaria. Ad essa competono le elezioni
degli Organi amministrativi e di controllo.
Quella ordinaria ha luogo almeno una
volta all’anno, entro un mese dal 31 agosto, per l’approvazione del
rendiconto economico e finanziario.
Oppure:
- quando il Consiglio Direttivo
ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali di
ordinaria e straordinaria amministrazione;
- quando il Consiglio Direttivo sia
dimissionario; Associazione Sportiva Dilettantistica POGGIBONSI BASKET
STATUTO SOCIALE 4
- quando almeno un quinto (1/5)
degli associati ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo
specificando gli argomenti da porre all’ordine del giorno. Quella
straordinaria delibera nei casi di trasformazione, modifica dell’atto
costitutivo, scioglimento. Essa sarà presieduta dal Presidente in
carica, oppure - in sua assenza - dal Vice Presidente che nominerà il
segretario della riunione.
ART. 18 – Convocazione
dell’Assemblea
La convocazione dei soci per le
assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per affissione nella sede
sociale. L’avviso di convocazione dovrà essere affisso almeno 8 giorni
prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all’ordine
del giorno. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo l’assemblea
deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni a cura
del Consiglio dimissionario.
ART. 19 – Diritti di
partecipazione
Alle assemblee possono intervenire
tutti i soci maggiorenni risultanti nel possesso dei loro diritti verso
l’Associazione, secondo il presente statuto. Ogni socio ha diritto ad un
voto singolo secondo il disposto dell’art. 2532 del codice civile,
secondo comma.
ART. 20 – Compiti
dell’Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria annuale ha per
oggetto:
a) la discussione sulla relazione
tecnico sportiva ed amministrativa del Consiglio Direttivo;
b) la discussione del rendiconto
economico e finanziario;
c) la discussione su ogni altro
argomento di ordinaria amministrazione posto all’ordine del giorno;
d) la discussione dei programmi
sociali e del preventivo economico e finanziario;
e) su richiesta al Consiglio
Direttivo, quando – a mezzo raccomandata sottoscritta da almeno il 20%
dei soci aventi diritto di voto in assemblea – siano proposti argomenti
utili a convocarla. In questo caso il Consiglio Direttivo ha l’obbligo
di convocare l’assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta
comunicazione.
ART. 21 – Validità assembleare
L’assemblea sarà regolarmente
costituita in prima convocazione con la presenza personale di almeno
metà più uno dei soci. Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima
convocazione, l’assemblea si intenderà validamente costituita in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
ART. 22 – Delibere
dell’Assemblea
Le deliberazioni dell’assemblea
saranno prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per deliberazioni
eventualmente concernenti la trasformazione, fusione o scioglimento
della Associazione, e le modifiche dello statuto dovranno essere
approvate col voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei soci
iscritti, in prima convocazione, ed in seconda con il voto favorevole di
almeno due terzi (2/3) dei soci presenti. Tutte le deliberazioni devono
constare di verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
dell’assemblea, e trascritte nell’apposito registro.
ART. 23 Votazioni assembleari
Le votazioni dell’assemblea
avverranno a scelta del Presidente per alzata di mano, o per appello
nominale, o con voto segreto. Su richiesta della maggioranza semplice
dei votanti il Presidente dovrà però indire la votazione segreta.
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ART. 24 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è diretta ed
amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di 5
Consiglieri eletti a norma dell’art. 15 del presente statuto. Il
Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono
rieleggibili.
Esso elegge nel suo seno:
a) fino a 2 Presidenti;
b) fino a 2 VicePresidenti;
c) un Segretario;
d) un Dirigente Responsabile.
ART. 25 – Il Presidente e il
Vice Presidente
Il Presidente eletto in seno al
Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione agli effetti
di legge, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede l’adunanza, ne
firma le deliberazioni, vista di regola la corrispondenza, presiede le
assemblee. In caso di sua assenza le sue funzioni saranno esercitate dal
VicePresidente.
ART. 26 – Compiti del
Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono devolute
le attribuzioni inerenti:
a) il funzionamento
tecnico-amministrativo ed organizzativo della Associazione;
b) le facoltà di compiere tutti gli
atti che ritiene opportuno per cessioni, prestiti od acquisto di atleti;
c) procedere al pagamento e
riscossione dei debiti e crediti;
d) delibera sui rimborsi spese agli
atleti;
e) procedere alla nomina degli
allenatori fissandone i rimborsi spese;
f) compie tutti gli atti necessari
per l’acquisizione dei fondi e per il funzionamento della Associazione,
affinché essa possa raggiungere lo scopo sociale.
ART. 27 – Convocazione
Direttivo
Il Consiglio si riunisce ad
iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.
ART. 28 – Sovvenzioni dei
Consiglieri
I componenti del Consiglio Direttivo
potranno, volendo obbligarsi in proprio, fornire garanzie, effettuare
sovvenzioni qualora l’esistenza di interessi della Associazione in tale
operazione sia riconosciuta dal Consiglio stesso.
ART. 29 – Dimissioni del
Consiglio Direttivo
Si considera dimissionario l’intero
Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno
dei Consiglieri.
ART. 30 – Liberalità
consiglieri uscenti
Al momento della sua entrata in
carica il nuovo Consiglio Direttivo dovrà liberare i membri del
Consiglio cessato da tutte le obbligazioni e dalle garanzie da essi
fornite, fatta eccezione per quelle che il Consiglio Direttivo
subentrante ritenga di poter contestare entro 30 giorni dalla sua
entrata in carica. Associazione Sportiva Dilettantistica POGGIBONSI
BASKET STATUTO SOCIALE 6
ART. 31 – Il Segretario
IL Segretario redige i verbali, cura
la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze del
Consiglio e le Assemblee, provvede ai rapporti con gli Organi Federali.
Per la tenuta dei registri contabili il Consiglio Direttivo è
autorizzato a servirsi di un amministratore il quale dovrà tenere
aggiornata la contabilità che gli verrà fornita dal Segretario e dal
Cassiere, e dovrà rendere conto al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
ART. 32 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente
regolato dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative in
materia, nonché le vigenti disposizioni contenute nello statuto della
Federazione cui aderisce la presente Associazione, e le disposizioni
emanate dai competenti Organi Federali.
Nuovo Statuto Sociale revisionato in
seduta straordinaria dalla assemblea dei Soci della Poggibonsi Basket.
Poggibonsi, 20 Marzo 2007