Sito ufficiale 2003-2004
STATUTO DELLA SOCIETA’ SPORTIVA “POGGIBONSI BASKET”
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L’Associazione
è apolitica ed esclude qualsiasi discriminazione religiosa, razziale o
politica. L’Associazione
non ha scopo di lucro e pertanto ogni eventuale utile o provento verrà
reinvestito nell’attività associativa. L’attività
dell’Associazione è regolata dagli artt. 36 e seguenti del c.c., ed è
svolta nel rispetto delle Leggi e regolamenti dello Stato, delle
disposizioni emanate dal CONI, nonché dello Statuto, di tutti i
regolamenti emanati dalla Federazione Italiana Pallacanestro e delle
delibere dei suoi Organi. Essa
trarrà sussistenza dalle quote sociali, dalle quote di frequenza degli
atleti iscritti e partecipanti, dai contributi liberali pubblici e
privati, da introiti occasionali in manifestazioni e campagne specifiche
di promozione e divulgazione dello sport, da sponsorizzazioni pubbliche e
private, da possibili altre forme pubblicitarie abbinate allo svolgimento
dell’attività sociale per luoghi, forme, usi e costumi direttamente
pertinenti allo svolgimento dell’attività sportiva praticata, il tutto,
sempre, con l’unico scopo perseguito di non finalità di lucro, ma di
pura ed esclusiva sussistenza all’attività istituzionale perseguita. L’Associazione
aderisce al CONI ed alla FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (F.I.P.),
nonché agli Enti di Promozione sportiva nazionale e loro diramazioni
territoriali.
ART.
1 La
durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Gli esercizi sociali
seguono le annualità sportive e decorrono dal primo di luglio di ogni
anno e terminano con il trenta di giugno dell’anno successivo . Il primo
esercizio decorrente dalla costituzione termina il giorno trenta del mese
di giugno dell’anno 2000 (duemila).
ART.
2 L’Associazione
ha luogo nel Comune di Poggibonsi, Via Senese n. 6 .
ART.
3 I
colori sociali sono il Giallo-Rosso.
ART.
4 Durante
la vita dell’Associazione, in virtù dello scopo sociale, senza fini di
lucro, è fatto tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. In caso di
scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione dovrà
essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, oppure a
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, e salvo
diversa distribuzione imposta dalla Legge.
ART.
5 L’Associazione
ha l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni ed i termini statutari.
ART.
6 L’Associazione
è composta dalle seguenti categorie di soci: -
Soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l’atto di
costituzione. -
Soci ordinari: sono coloro che si iscrivono successivamente
all’Associazione. -
Soci atleti: sono coloro che, tesserati in favore dell’Associazione,
praticano effettivamente l’attività agonistica mediante partecipazione
ai campionati. Chiunque
può essere socio senza discriminazioni alcune di razza, sesso, età. Ogni
socio ha pari diritti e doveri nella gestione della Associazione. Non
sono ammessi soci a tempo determinato. Ogni
socio, maggiore di età, ha diritto di voto per l’approvazione e le
modifiche dello Statuto e dei regolamenti, come per la nomina degli Organi
direttivi e di controllo della Associazione. L’Associazione
aggiornerà puntualmente il libro dei soci, che – conservato presso la
sede sociale – potrà essere liberamente consultato dagli stessi. Ogni
socio che aderirà alla nostra Associazione sarà impegnato al versamento
della quota sociale minima, ma liberamente egli stesso ha facoltà di
stabilire un maggior contributo aggiuntivo anche se ciò non produrrà
favori, vantaggi o maggiori diritti. La
quota è intrasmissibile, così come il contributo, salvo causa di morte.
Essi non saranno rivalutabili.
ART.
7 Il
rapporto si estingue: a)
con la morte del socio; b)
con le dimissioni del socio
stesso; c)
con la radiazione del socio per
morosità; d)
con l’espulsione per giusta
causa.
ART.
8 I
soci che vogliono dimettersi potranno farlo con una lettera di dimissioni
e non avranno diritto al rimborso delle quote sociali già pagate, come
dei contributi liberamente versati.
ART.
9 Il
socio che resta moroso con il pagamento delle quote per un periodo non
inferiore a tre mesi e che non adempia all’obbligo relativo entro trenta
giorni dal formale invito di pagamento fattogli dal Presidente con lettera
raccomandata, sarà radiato per morosità dall’albo dei soci.
ART.
10 Ogni
socio, con l’iscrizione nel libro dei soci, viene legittimato
all’esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento degli eventuali
vantaggi della Associazione.
ART.
11 Il
socio deve: a)
versare puntualmente la quota
sociale; b)
astenersi da qualsiasi atto che
possa nuocere all’Associazione.
ART.
12 Le
quote sociali ed i termini di pagamento e le relative modalità verranno
fissate di anno in anno.
ART.
13 Tutte
le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito.
ART.
14 Gli
organi ordinari della Associazione sono: a)
l’Assemblea dei soci; b)
il Presidente dell’Associazione;
c)
il Consigli Direttivo; d)
il Collegio dei Revisori, se
nominato dall’assemblea.
ART.
15 L’Assemblea
dei soci è sovrana, essa potrà essere ordinaria o straordinaria. Ad
essa competono le elezioni degli Organi amministrativi e di controllo. Quella
ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno, entro un mese dal 31
agosto, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. Oppure:
- quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere
questioni sociali di ordinaria e straordinaria amministrazione; - quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario; - quando almeno un quinto (1/5) degli associati ne richieda la convocazione
al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all’ordine
del giorno. Quella
straordinaria delibera nei casi di trasformazione, modifica dell’atto
costitutivo, scioglimento. Essa
sarà presieduta dal Presidente in carica, oppure - in sua assenza - dal
Vice Presidente che nominerà il segretario della riunione.
ART.
16
La
convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà
fatta per affissione nella sede sociale.
L’avviso
di convocazione dovrà essere affisso almeno 8 giorni prima della data
stabilita e dovrà specificare gli argomenti all’ordine del giorno.
In
caso di dimissioni del Consiglio Direttivo l’assemblea deve essere
convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni a cura del Consiglio
dimissionario.
ART.
17
Alle
assemblee possono intervenire tutti i soci maggiorenni risultanti nel
possesso dei loro diritti verso l’Associazione, secondo il presente
statuto. Ogni socio ha diritto ad un voto singolo secondo il disposto
dell’art. 2532 del codice civile, secondo comma.
ART.
18
L’assemblea
ordinaria annuale ha per oggetto: a)
la discussione sulla relazione
tecnico sportiva ed amministrativa del Consiglio Direttivo; b)
la discussione del rendiconto
economico e finanziario; c)
la discussione su ogni altro
argomento di ordinaria amministrazione posto all’ordine del giorno; d)
la discussione dei programmi
sociali e del preventivo economico e finanziario; e)
su richiesta al Consiglio
Direttivo, quando – a mezzo raccomandata sottoscritta da almeno il 20%
dei soci aventi diritto di voto in assemblea – siano proposti argomenti
utili a convocarla. In questo caso il Consiglio Direttivo ha l’obbligo
di convocare l’assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta
comunicazione.
ART.
19
L’assemblea
sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza
personale di almeno metà più uno dei soci. Trascorsa un’ora da quella
fissata per la prima convocazione, l’assemblea si intenderà validamente
costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci
presenti.
ART.
20
Le
deliberazioni dell’assemblea saranno prese a maggioranza semplice, fatta
eccezione per deliberazioni eventualmente concernenti la trasformazione,
fusione o scioglimento della Associazione, e le modifiche dello statuto
dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno due terzi (2/3)
dei soci iscritti, in prima convocazione, ed in seconda con il voto
favorevole di almeno due terzi (2/3) dei soci presenti.
Tutte
le deliberazioni devono constare di verbale sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario dell’assemblea, e trascritte nell’apposito registro.
ART.
21
Le
votazioni dell’assemblea avverranno a scelta del Presidente per alzata
di mano, o per appello nominale, o con voto segreto.
Su
richiesta della maggioranza semplice dei votanti il Presidente dovrà però
indire la votazione segreta.
ART.
22 L’Associazione
è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno
di 5 Consiglieri eletti a norma dell’art. 15 del presente statuto.
Il
Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono
rieleggibili.
Esso
elegge nel suo seno: a)
fino a 2 Presidenti; b)
fino a 2 VicePresidenti; c)
un Segretario; d)
un Dirigente Responsabile. ART.
23 Il
Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta legalmente
l’Associazione agli effetti di legge, convoca il Consiglio Direttivo, ne
presiede l’adunanza, ne firma le deliberazioni, vista di regola la
corrispondenza, presiede le assemblee. In
caso di sua assenza le sue funzioni saranno esercitate dal VicePresidente.
ART.
24 Al
Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti: a)
il funzionamento
tecnico-amministrativo ed organizzativo della Associazione; b)
le facoltà di compiere tutti gli
atti che ritiene opportuno per cessioni, prestiti od acquisto di atleti; c)
procedere al pagamento e
riscossione dei debiti e crediti; d)
delibera sui rimborsi spese agli
atleti; e)
procedere alla nomina degli
allenatori fissandone i rimborsi spese; f)
compie tutti gli atti necessari
per l’acquisizione dei fondi e per il funzionamento della Associazione,
affinché essa possa raggiungere lo scopo sociale.
ART.
25 Il
Consiglio si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di
almeno tre Consiglieri.
ART.
26 I
componenti del Consiglio Direttivo potranno, volendo obbligarsi in
proprio, fornire garanzie, effettuare sovvenzioni qualora l’esistenza di
interessi della Associazione in tale operazione sia riconosciuta dal
Consiglio stesso.
ART.
27 Si
considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano
dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
ART.
28 Al
momento della sua entrata in carica il nuovo Consiglio Direttivo dovrà
liberare i membri del Consiglio cessato da tutte le obbligazioni e dalle
garanzie da essi fornite, fatta eccezione per quelle che il Consiglio
Direttivo subentrante ritenga di poter contestare entro 30 giorni dalla
sua entrata in carica.
ART.
29 IL
Segretario redige i verbali, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette
gli inviti per le adunanze del Consiglio e le Assemblee, provvede ai
rapporti con gli Organi Federali. Per
la tenuta dei registri contabili il Consiglio Direttivo è autorizzato a
servirsi di un amministratore il quale dovrà tenere aggiornata la
contabilità che gli verrà fornita dal Segretario e dal Cassiere, e dovrà
rendere conto al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
ART.
30 Per
tutto quanto non espressamente regolato dal presente Statuto, valgono le
disposizioni legislative in materia, nonché le vigenti disposizioni
contenute nello statuto della Federazione cui aderisce la presente
Associazione, e le disposizioni emanate dai competenti Organi Federali.
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