Sito ufficiale 2003-2004
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STATUTO DELLA SOCIETA’ SPORTIVA “POGGIBONSI BASKET”

 

 

 

 

La POGGIBONSI BASKET è una Associazione costituita a norma degli artt. 36 e segg. del c.c.. Essa ha lo scopo di propagandare, promuovere e sviluppare la pratica dello sport della pallacanestro per i giovani della propria città, con la partecipazione agonistica ai campionati e tornei organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro, da suoi Organi e da Enti autorizzati, in considerazione dei fondamentali fini sociali che così intende realizzare.

L’Associazione è apolitica ed esclude qualsiasi discriminazione religiosa, razziale o politica.

L’Associazione non ha scopo di lucro e pertanto ogni eventuale utile o provento verrà reinvestito nell’attività associativa.

L’attività dell’Associazione è regolata dagli artt. 36 e seguenti del c.c., ed è svolta nel rispetto delle Leggi e regolamenti dello Stato, delle disposizioni emanate dal CONI, nonché dello Statuto, di tutti i regolamenti emanati dalla Federazione Italiana Pallacanestro e delle delibere dei suoi Organi.

Essa trarrà sussistenza dalle quote sociali, dalle quote di frequenza degli atleti iscritti e partecipanti, dai contributi liberali pubblici e privati, da introiti occasionali in manifestazioni e campagne specifiche di promozione e divulgazione dello sport, da sponsorizzazioni pubbliche e private, da possibili altre forme pubblicitarie abbinate allo svolgimento dell’attività sociale per luoghi, forme, usi e costumi direttamente pertinenti allo svolgimento dell’attività sportiva praticata, il tutto, sempre, con l’unico scopo perseguito di non finalità di lucro, ma di pura ed esclusiva sussistenza all’attività istituzionale perseguita.

L’Associazione aderisce al CONI ed alla FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (F.I.P.), nonché agli Enti di Promozione sportiva nazionale e loro diramazioni territoriali.

 

ART. 1

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Gli esercizi sociali seguono le annualità sportive e decorrono dal primo di luglio di ogni anno e terminano con il trenta di giugno dell’anno successivo . Il primo esercizio decorrente dalla costituzione termina il giorno trenta del mese di giugno dell’anno 2000 (duemila).

 

ART. 2

L’Associazione ha luogo nel Comune di Poggibonsi, Via Senese n. 6 .

 

ART. 3

I colori sociali sono il Giallo-Rosso.

 

ART. 4

Durante la vita dell’Associazione, in virtù dello scopo sociale, senza fini di lucro, è fatto tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa distribuzione imposta dalla Legge.

 

ART. 5

L’Associazione ha l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni ed i termini statutari.

 

ART. 6

L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

-          Soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione.

-          Soci ordinari: sono coloro che si iscrivono successivamente all’Associazione.

-          Soci atleti: sono coloro che, tesserati in favore dell’Associazione, praticano effettivamente l’attività agonistica mediante partecipazione ai campionati.

Chiunque può essere socio senza discriminazioni alcune di razza, sesso, età.

Ogni socio ha pari diritti e doveri nella gestione della Associazione.

Non sono ammessi soci a tempo determinato.

Ogni socio, maggiore di età, ha diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, come per la nomina degli Organi direttivi e di controllo della Associazione.

L’Associazione aggiornerà puntualmente il libro dei soci, che – conservato presso la sede sociale – potrà essere liberamente consultato dagli stessi.

Ogni socio che aderirà alla nostra Associazione sarà impegnato al versamento della quota sociale minima, ma liberamente egli stesso ha facoltà di stabilire un maggior contributo aggiuntivo anche se ciò non produrrà favori, vantaggi o maggiori diritti.

La quota è intrasmissibile, così come il contributo, salvo causa di morte. Essi non saranno rivalutabili.

 

ART. 7

Il rapporto si estingue:

a)        con la morte del socio;

b)        con le dimissioni del socio stesso;

c)        con la radiazione del socio per morosità;

d)        con l’espulsione per giusta causa.

 

ART. 8

I soci che vogliono dimettersi potranno farlo con una lettera di dimissioni e non avranno diritto al rimborso delle quote sociali già pagate, come dei contributi liberamente versati.

 

ART. 9

Il socio che resta moroso con il pagamento delle quote per un periodo non inferiore a tre mesi e che non adempia all’obbligo relativo entro trenta giorni dal formale invito di pagamento fattogli dal Presidente con lettera raccomandata, sarà radiato per morosità dall’albo dei soci.

 

ART. 10

Ogni socio, con l’iscrizione nel libro dei soci, viene legittimato all’esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento degli eventuali vantaggi della Associazione.

 

ART. 11

Il socio deve:

a)        versare puntualmente la quota sociale;

b)        astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

 

ART. 12

Le quote sociali ed i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in anno.

 

ART. 13

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito.

 

ART. 14

Gli organi ordinari della Associazione sono:

a)        l’Assemblea dei soci;

b)        il Presidente dell’Associazione;

c)        il Consigli Direttivo;

d)        il Collegio dei Revisori, se nominato dall’assemblea.

 

ART. 15

L’Assemblea dei soci è sovrana, essa potrà essere ordinaria o straordinaria.

Ad essa competono le elezioni degli Organi amministrativi e di controllo.

Quella ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno, entro un mese dal 31 agosto, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Oppure:

-     quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali di ordinaria e straordinaria amministrazione;

-     quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario;

-     quando almeno un quinto (1/5) degli associati ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all’ordine del giorno.

Quella straordinaria delibera nei casi di trasformazione, modifica dell’atto costitutivo, scioglimento.

Essa sarà presieduta dal Presidente in carica, oppure - in sua assenza - dal Vice Presidente che nominerà il segretario della riunione.

 

ART. 16

 

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per affissione nella sede sociale.

 

L’avviso di convocazione dovrà essere affisso almeno 8 giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all’ordine del giorno.

 

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo l’assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni a cura del Consiglio dimissionario.

 

ART. 17

 

Alle assemblee possono intervenire tutti i soci maggiorenni risultanti nel possesso dei loro diritti verso l’Associazione, secondo il presente statuto. Ogni socio ha diritto ad un voto singolo secondo il disposto dell’art. 2532 del codice civile, secondo comma.

 

ART. 18

 

L’assemblea ordinaria annuale ha per oggetto:

a)        la discussione sulla relazione tecnico sportiva ed amministrativa del Consiglio Direttivo;

b)        la discussione del rendiconto economico e finanziario;

c)        la discussione su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all’ordine del giorno;

d)        la discussione dei programmi sociali e del preventivo economico e finanziario;

e)        su richiesta al Consiglio Direttivo, quando – a mezzo raccomandata sottoscritta da almeno il 20% dei soci aventi diritto di voto in assemblea – siano proposti argomenti utili a convocarla. In questo caso il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di convocare l’assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

 

ART. 19

 

L’assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale di almeno metà più uno dei soci. Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

 

ART. 20

 

Le deliberazioni dell’assemblea saranno prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per deliberazioni eventualmente concernenti la trasformazione, fusione o scioglimento della Associazione, e le modifiche dello statuto dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei soci iscritti, in prima convocazione, ed in seconda con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei soci presenti.

 

Tutte le deliberazioni devono constare di verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea, e trascritte nell’apposito registro.

 

ART. 21

 

Le votazioni dell’assemblea avverranno a scelta del Presidente per alzata di mano, o per appello nominale, o con voto segreto.

 

Su richiesta della maggioranza semplice dei votanti il Presidente dovrà però indire la votazione segreta.

 

ART. 22

 

L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di 5 Consiglieri eletti a norma dell’art. 15 del presente statuto.

 

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

 

Esso elegge nel suo seno:

a)        fino a 2 Presidenti;

b)        fino a 2 VicePresidenti;

c)        un Segretario;

d)        un Dirigente Responsabile.

 

ART. 23

Il Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione agli effetti di legge, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede l’adunanza, ne firma le deliberazioni, vista di regola la corrispondenza, presiede le assemblee.

In caso di sua assenza le sue funzioni saranno esercitate dal VicePresidente.

 

ART. 24

Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti:

a)        il funzionamento tecnico-amministrativo ed organizzativo della Associazione;

b)        le facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuno per cessioni, prestiti od acquisto di atleti;

c)        procedere al pagamento e riscossione dei debiti e crediti;

d)        delibera sui rimborsi spese agli atleti;

e)        procedere alla nomina degli allenatori fissandone i rimborsi spese;

f)          compie tutti gli atti necessari per l’acquisizione dei fondi e per il funzionamento della Associazione, affinché essa possa raggiungere lo scopo sociale.

 

ART. 25

Il Consiglio si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

 

ART. 26

I componenti del Consiglio Direttivo potranno, volendo obbligarsi in proprio, fornire garanzie, effettuare sovvenzioni qualora l’esistenza di interessi della Associazione in tale operazione sia riconosciuta dal Consiglio stesso.

 

ART. 27

Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

 

ART. 28

Al momento della sua entrata in carica il nuovo Consiglio Direttivo dovrà liberare i membri del Consiglio cessato da tutte le obbligazioni e dalle garanzie da essi fornite, fatta eccezione per quelle che il Consiglio Direttivo subentrante ritenga di poter contestare entro 30 giorni dalla sua entrata in carica.

 

ART. 29

IL Segretario redige i verbali, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio e le Assemblee, provvede ai rapporti con gli Organi Federali.

Per la tenuta dei registri contabili il Consiglio Direttivo è autorizzato a servirsi di un amministratore il quale dovrà tenere aggiornata la contabilità che gli verrà fornita dal Segretario e dal Cassiere, e dovrà rendere conto al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

 

ART. 30

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative in materia, nonché le vigenti disposizioni contenute nello statuto della Federazione cui aderisce la presente Associazione, e le disposizioni emanate dai competenti Organi Federali.